ULSS 1 Dolomiti: dichiarato inammissibile il ricorso presentato da GIOMI s.p.a. al Tribunale Ordinario di Belluno
Con pronuncia N.R.G. 530/2017 del 22 aprile 2017 il Giudice del Tribunale Ordinario di Belluno ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso presentato dalla GIOMI s.p.a..
Con tale ricorso la Società ha richiesto, in via cautelare d’urgenza, che venisse ordinato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS 1 Dolomiti di astenersi dal dare attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 570 del 2015 – che ha stabilito che la sperimentazione gestionale dell’ospedale Codivilla Putti non possa proseguire oltre i termini fissati dalla L.R. n. 33/2014 e cioè oltre il termine del 29 aprile 2017 – e alla recente delibera 377/2017, confermativa della prima, nonché alle decisioni preannunciate dall’ULSS, in particolare la richiesta all’Istituto Codivilla – Putti di liberare i reparti attraverso trasferimento graduale e progressivo dei pazienti ricoverati.
Il Giudice ha quindi accolto le ragioni delle resistenti Regione del Veneto e ULSS 1, che avevano eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Giudice ha condannato la GIOMI s.p.a. a rifondere alla Regione e all’ULSS le spese processuali.
La Direzione Generale dell’ ULSS n.1 Dolomiti