CORONAVIRUS: NUOVA ORDINANZA DI ZAIA. ECCO COSA CAMBIA.
Nuova ordinanza restrittiva firmata oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia, resterà in vigore fino al 3 aprile. Zaia ha annunciato i provvedimenti oggi, 20 marzo 2020, durante il punto stampa in diretta Facebook
«Da ora cambiano alcune cose, al fine di evitare assembramenti che possono generare la diffusione del contagio», questa la premessa di Luca Zaia
Biciclette e monopattini
L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM.
Stop alle passeggiate, anche con il cane: si resta a 200 metri da casa
Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.
Negozi chiusi la domenica, eccetto farmacie, parafarmacie ed edicole
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno nella giornata della domenica; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
Nei negozi si entra uno per famiglia
Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
Stazioni di servizio
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Le disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.
Il provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e fino al 3 aprile 2020, salvo proroga con analoga ordinanza.