PRECISAZIONI DI FONDAZIONE GOLF CORTINA E CORTINA SRL IN RIFERIMENTO ALLA RECENTE SENTENZA DEL TAR DEL VENETO
Con riferimento alla sentenza del Tar del Veneto, desideriamo precisare quanto segue, nell’interesse della Fondazione Golf Cortina, della Cortina s.r.l. e della maggior chiarezza della notizia pubblicata, che coinvolge l’intera comunità ampezzana.
Va premesso che il TAR Veneto non è entrato nel merito della legittimità del recesso dalla Fondazione esercitato dal Comune (“se a torto o a ragione, è questione che esula dalla presente decisione”: così ha detto testualmente il TAR), fornendo solo un orientamento processuale.
La Fondazione Golf Cortina e la Cortina srl erano obbligate a ricorrere davanti al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso per non incorrere in decadenze e per evitare un conflitto tra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione civile. Infatti, il termine per impugnare la delibera davanti al Giudice amministrativo è di 60 giorni, mentre quello stabilito per chiederne l’annullamento davanti al giudice ordinario è soggetto soltanto alla comune prescrizione, che ha la durata di dieci anni.
In conformità di tale premessa, il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice competente, davanti al quale il processo potrà essere riproposto con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Si è trattato dunque soltanto di una pronuncia di indirizzo della procedura da seguire, per la quale però il Comune di Cortina ha speso 45.000 euro, pari all’acconto versato ai suoi avvocati.
Tutto ciò poteva essere evitato dato che la Cortina Srl la Cortina Srl aveva già comunicato al Commissario che prendeva atto delle priorità del Comune e rinviava ogni decisione relativa all’ampliamento del campo da golf al nuovo Consiglio Comunale, dopo le elezioni del 2017.
Renato Schieppati
Presidente Cortina Srl
CORTINA SRL
Loc. Fraina, 14/15
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39 0436 860952